Accesso civico




  1. ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO

     

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

 

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO

 

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e-mail: info@odcec.livorno.it.

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ovvero il Presidente dell’Ordine, email: presidenza@odcec.livorno.it che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’istanza può essere trasmessa per via telematica compilando il Modulo accesso civico allegato.